LEGGE 14 dicembre 2000, n.
379
Disposizioni per il
riconoscimento della cittadinanza italiana alle
persone nate e gia' residenti nei territori
appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro
discendenti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. La presente legge si
applica alle persone di cui al comma 2, originarie
dei territori che sono appartenuti all'Impero
austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro
discendenti. I territori di cui al presente comma
comprendono:
a) i territori attualmente appartenenti allo Stato
italiano;
b) i territori gia' italiani ceduti alla Jugoslavia
in forza:
1) del trattato di pace
fra l'Italia e le Potenze alleate ed associate,
firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso
esecutivo in Italia con decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n.
1430;
2) del trattato tra la Repubblica italiana e la
Repubblica socialista federativa di Jugoslavia
firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato
e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge
14 marzo 1977, n. 73.
2. Alle persone nate e gia'
residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate
all'estero, ad esclusione dell'attuale Repubblica
austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonche' ai loro
discendenti, e' riconosciuta la cittadinanza italiana
qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le
modalita' di cui all'articolo 23 della legge 5
febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
3. E' abrogato l'articolo 18 della legge 5 febbraio
1992, n. 91.
Art. 2.
1. La presente legge entra in
vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 dicembre 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Fassino
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 4541):
Presentato dall'on. Schmid l'11 febbraio 1998.
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali),
in sede referente, il 9 marzo 1998 con parere della
commissione III.
Esaminato dalla III commissione il 21 e 22 marzo
2000, il 10 maggio 2000.
Relazione scritta presentata l'8 giugno 2000 (atto n.
4541/A relatore sen. Boato).
Nuovamente assegnato alla I commissione (Affari
costituzionali), in sede legislativa, il 25 ottobre
2000.
Esaminato dalla I commissione e approvato il 25
ottobre 2000.
Senato della Repubblica (atto n. 4863):
Assegnato alla 1a commissione (Affari
costituzionali), in sede deliberante, il 3 novembre
2000 con pareri delle commissioni 2a e 3a.
Esaminato dalla 1a commissione l'8 e 16 novembre 2000
ed approvato il 21 novembre 2000.
N O T E:
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. l0, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 28 novembre 1947, n. 1430, reca:
"Esecuzione del Trattato di pace fra l'Italia e
le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il
10 febbraio 1947.".
- La legge 14 marzo 1977, n. 73, reca: "Ratifica
ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia,
con allegati, nonche' dell'accordo tra le stesse
Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio
di note, firmato ad Osimo (Ancona) il 10 novembre
1975.".
- Il testo dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), e' il
seguente:
"Art. 23. - 1. Le dichiarazioni per l'acquisto,
la conservazione, il riacquisto e la rinunzia alla
cittadinanza e la prestazione del giuramento previste
dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello
stato civile del comune dove il dichiarante risiede o
intende stabilire la propria residenza, ovvero, in
caso di residenza all'estero, davanti all'autorita'
diplomatica o consolare del luogo di residenza.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, nonche' gli
atti o i provvedimenti attinenti alla perdita, alla
conservazione e al riacquisto della cittadinanza
italiana vengono trascritti nei registri di
cittadinanza e di essi viene effettuata annotazione a
margine dell'atto di nascita.".
fonte:
http://www.imirmulato.it/leggi/legge14dic2000n379.htm